Google Website Translator

Contratto tra Autori - La figura dell'Autore Titolare

La proposta del SILF per il caso di Autore Titolare:
----------------------------------------------------------------------------------------------

E' in corso la discussione su un disegno di legge presentato al senato atto a modificare la legislazione sui diritti degli autori di opere a fumetti. Tale proposta di modifica è redatta in accordo con il SILF, Sindacato Italiano Lavoratori del Fumetto

Tale proposta di modifica riporta alcune considerazioni utili alla definizione del presente contratto, che riportiamo come segue:
SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA-    N. 3298
DISEGNO DI LEGGE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2005
Protezione del diritto d’autore delle opere a fumetti

Art. 2.
    1. Dopo la sezione VII del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«Sezione VII-bis. - Opere dell’arte del disegno “a fumetti“.
Art. 64-
septies. – 1. Nelle opere dell’arte del disegno cosiddette “a fumetti“ la parte letteraria e la parte grafica sono inscindibili ed essenziali nell’azione creativa della narrazione, e pertanto il contributo dell’autore letterario e di quello grafico si considerano equivalenti, anche ai fini dell’utilizzazione economica dell’opera; l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, in percentuale alla vendita o nelle varie forme di sfruttamento, spetta all’autore o ai coautori in parti uguali; solo nella fase produttiva dell’opera stessa, in considerazione della disparità di tempo necessario alle due parti creative per la sua realizzazione, il compenso, a pagina o a percentuale, ripartito tra le parti in maniera proporzionale; le tavole originali sono di proprietà degli autori.


2. Qualora l’autore letterario ovvero quello grafico abbia contribuito in via esclusiva alla caratterizzazione dei personaggi delle opere di cui al comma 1, i diritti sui personaggi stessi competono a tale singolo autore.


3. Nelle opere “a fumetti“ di produzione seriale che necessitano dell’apporto di collaboratori, si considerano autori o coautori titolari della serie, con diritto di supervisione sul prodotto, lo scrittore e il disegnatore ideatori ed iniziatori della serie stessa; i collaboratori delle opere “a fumetti“ di produzione seriale sono autori solo della propria produzione e proprietari in percentuale dei diritti per quanto attiene alle ristampe o riedizioni, alle vendite all’estero o a qualsiasi altro sfruttamento della stessa; la libera contrattazione tra le parti stabilisce la percentuale dei diritti spettanti ai collaboratori».

1 commento:

  1. Mi piace molto. Soprattutto ho apprezzato l'ultima parte della legge che definisce le percentuali dei diritti su ristampe, riedizioni e vendite all'estero. E' proprio sulla mancanza di questo, che gli editori hanno sfruttato all'inverosimile il lavoro degli autori e impoverito il mercato italiano di talenti.

    RispondiElimina